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PRONTUARIO ASSICURATIVO

prontuario assicurativo

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LIBERALIZZAZIONI: DDL BERSANI (A.S. N. 1644) -
AUDIZIONE ANIA
Si è tenuta il 24 luglio 2007 l'audizione del Presidente dell'ANIA, Fabio Cerchiai (accompagnato dal Direttore Auto, Distibuzione e Consumatori, Vittorio Verdone) presso la Commissione Industria del Senato sul nuovo disegno di legge Bersani (A.S. n. 1644) in materia di liberalizzazioni, recante "Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale".
Il disegno di legge che è attualmente all'esame della Commissione, infatti, prevede anche nuove disposizioni sull'assicurazione r.c. auto e sull'assicurazione furto dei veicoli.
Nel corso dell'incontro, l'Associazione ha avuto modo di formulare sia alcune osservazioni relative alle specifiche norme del disegno di legge in esame, sia - pur sinteticamente - alcune considerazioni sul contesto generale che caratterizza l'assicurazione r.c. auto, con particolare riferimento ad alcune previsioni sul "bonus malus" r.c.auto introdotte dal precedente decreto legge "Bersani 2".


DECRETO LEGGE "BERSANI 2" - CONVERSIONE IN LEGGE
E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 2 aprile 2007, n. 40 (supplemento ordinario n. 91 alla G.U. n. 77 del 2/4/2007, s.g), che ha convertito in legge, con modifiche, il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese".
Gli articoli 5 ed 8-bis del provvedimento recano disposizioni che riguardano il settore assicurativo. L'articolo 5 del decreto convertito in legge contempla numerose previsioni:
o Estensione a tutti i rami danni del divieto di clausole di distribuzione in esclusiva di marchio.
o Disposizioni imperativamente applicabili alle clausole delle formule tariffarie r.c. auto bonus/malus, franchigia ed assimilate.
o Realizzazione di un servizio informativo pubblico per consentire al consumatore di comparare le tariffe r.c. auto applicate dalle diverse imprese relativamente ad ogni profilo individuale.
o Modifica all'articolo 1899 del Codice civile, con previsione della facoltà di recesso annuale - senza oneri e con preavviso di 60 giorni - dai contratti di assicurazione danni di durata poliennale.
L'articolo 8-bis, inserito nella legge di conversione, stabilisce inoltre nell'ambito dei rapporti assicurativi e bancari il divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui agli articoli 5, 6, 7, e 8 del decreto.


RISARCIMENTO DIRETTO - ESCLUSIONE FINO AL 1° FEBBRAIO 2008 DELLE MACCHINE AGRICOLE
In data 26 febbraio 2007 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la legge di conversione del cosiddetto decreto legge "Mille proroghe" (d.l. n. 300 del 28 dicembre 2006 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative").
L'articolo 2, comma 5-ter della legge di conversione del decreto in parola (legge n. 17/2007, in supplemento ordinario n. 48 alla G.U.n.47 del 26/2/2007, in vigore dal 27 febbraio 2007) ha prorogato al 1° febbraio 2008 il termine di applicazione della procedura di risarcimento diretto per i sinistri che vedano coinvolte macchine agricole, come definite dall'art. 57 del Codice della strada (d.lgs n. 285/1992 e successive modificazioni).
Resta fermo che i danni eventualmente subiti dai terzi trasportati (art. 141 del Codice delle assicurazioni) devono essere risaciti dall'assicuratore del veicolo su cui questi erano a bordo, anche nell'ipotesi in cui uno dei due veicoli coinvolti nel sinistro sia una macchina agricola.


ENTRATA IN VIGORE DELLA PROCEDEURA DI RISARCIMENTO DIRETTO
Dal 1° febbraio 2007 è in vigore la procedura per il risarcimento diretto (DPR n. 254 del 18 luglio 2006, regolamento di attuazione degli articoli 149 e 150 del Codice delle assicurazioni), in base alla quale - in caso di incidente fra due veicoli con targa della Repubblica Italiana o della Repubblica di S. Marino o delo Stato Città del Vaticano e regolarmente assicurati - saranno risarciti direttamente dal proprio assicuratore, anziché dall’assicuratore del responsabile, i danni materiali subiti dal veicolo non responsabile (in tutto o in parte) e gli eventuali danni alle cose trasportate, nonché gli eventuali danni alla persona di lieve entità (fino a 9 punti di invalidità) subiti dal conducente.
Per rendere operativa la nuova procedura, le imprese hanno sottoscritto una nuova Convenzione (CARD) sostitutiva della precedente (CID) e l’ANIA ha sottoscritto un’altra specifica Convenzione con la CONSAP, - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - che gestisce la stanza di compensazione dei rapporti contabili fra imprese per i risarcimenti effettuati.
La Convenzione ANIA-CONSAP, fra l’altro, disciplina anche la procedura di rimborso dei sinistri “CARD” da parte degli assicurati che intendano esercitare la facoltà, naturalmente se prevista dal contratto r.c.auto, di rimborsare il o i sinistri imputabili a loro totale o parziale responsabilità, al fine di evitare l’applicazione del “malus”. CONSAP ha inoltre predisposto per gli utenti un sistema di accesso multicanale per ottenere l’informativa sulla
procedura di rimborso.
Nel corso del mese di febbraio, inoltre, per contribuire alla maggior conoscenza delle nuove regole, l’ANIA ha promosso una campagna informativa mirata sul passaggio al nuovo sistema di liquidazione dei danni ,evidenziando il nuovo interlocutore cui devono rivolgersi i danneggiati, vale a dire il proprio assicuratore, e consigliando, nel caso di accordo sulla responsabilità del sinistro, di firmare il “modulo blu” insieme all’altro conducente/assicurato, in modo da snellire la procedura e ottenere il risarcimento in tempi più rapidi.
E’ inoltre stata predisposta una breve guida, redatta con linguaggio chiaro e accessibile, per illustrare le condizioni di applicazione del nuovo sistema e le modalità da seguire per la
richiesta di risarcimento.

RISARCIMENTO DIRETTO: PROVVEDIMENTO ISVAP n. 2494 - MODIFICA COMUNICAZIONE AL CONTRAENTE (REG.ISVAP n. 4/2006)
Con il Provvedimento n. 2494, che entrerà in vigore dal 1° marzo 2007, l'Istituto di Vigilanza ha modificato la comunicazione al contraente introdotta dall'articolo 2 del Regolamento n. 4/2006, nella parte relativa alle informazioni che le imprese sono tenute- direttamente o tramite i propri intermediari, call center etc. - a fornire ai contraenti in merito al numero ed all'importo degli eventuali sinistri "penalizzanti" la classe di merito, qualora il contratto r.c.auto preveda la clausola che conferisce all'assicurato responsabile la facoltà di rimborsare il sinistro per evitare il "malus".
La modifica si è resa necessaria in vista dell'applicazione della procedura di risarcimento diretto dei sinistri r.c.auto, la cui disciplina attuativa (D.P.R. n. 254/2006 e convenzioni di diritto privato previste da tale decreto)ha tenuto conto delle indicazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato concernenti il divieto di scambio di informazioni fra imprese sul costo dei sinistri risarciti.
Le imprese, pertanto, sono impossibilitate a conoscere il costo dei sinistri effettivamente risarcito ai danneggiati.
In considerazione di tale impossibilità, l'ISVAP ha aggiornato il facsimile della comunicazione informativa riprodotto nell'allegato 1 a Regolamento n. 4 citato, distinguendo l'informativa relativa ai sinistri non liquidati con la procedura di risarcimento diretto rispetto all'informativa concernente i sinistri liquidati con tale procedura. Per questi ultimi l'impresa sarà tenuta ad informare il suo assicurato, responsabile in tutto o in parte del sinsitro, che per poter conoscere l'importo esatto del sinistro stesso dovrà rivolgersi alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., la quale, come gestore della stanza di compensazione dei rapporti contabili fra imprese prevista dal D.P.R. n. 254/2006, sarà l'unico soggetto abilitato a conoscere il costo effettivo dei sinistri gestiti in risarcimento diretto.


V^ DIRETTIVA AUTO: LEGGE COMUNITARIA 2006
Nella Legge Comunitaria 2006, (in supplemento ordinario G.U. n. 40 del 17/02/2007), l'articolo 9 prevede l'indicazione di criteri e principi direttivi specifici cui dovrà essere improntato il decreto legislativo di attuazione della V Direttiva auto (2005/14/CE).
Fra i principali criteri previsti dal citato articolo 9 segnaliamo quello relativo all'aumento dei massimali di copertura minimi legali nella misura di 5 milioni di euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per i danni alla persona, e 1 milione di euro per sinistro per i danni alle cose.
Gli Stati membri dovranno dare attuazione alla Direttiva in esame nei rispettivi territori entro l'11 giugno 2007.
Tuttavia per l'adeguamento dei massimali minimi di legge ai nuovi e maggiori valori fissati dal legislatore europeo,è fissato un duplice termine di adempimento per gli Stati membri: quello intermedio dell'11 dicembre 2009, entro il quale dovranno divenire obbligatori massimali pari almeno alla metà dei nuovi importi minimi fissati dalla V Direttiva stessa, e quello finale dell'11 giugno 2012 entro il quale dovranno essere obbligatoriamente previsti in tutti Paesi UE i nuovi massimali nella loro interezza.
Ulteriori informazioni sulla V^ Direttiva sono disponibili sul sito Ania, Area Rapporti internazionali, sezione Attività in corso.


TASSO D'INFLAZIONE PROGRAMMATA 2007
Il tasso d'inflazione programmata per l'anno 2007 risulta pari al 2,0% (Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 2007-2011).
Tale valore rappresenta la percentuale d'incremento del premio r.c.auto (escluso l'eventuale "malus") superata la quale, ai sensi dell'articolo 172 del Codice delle assicurazioni( d.lgs n.209/2005), il contraente può disdettare il contratto anche oltre il termine previsto dal contratto stesso e fino al giorno di scadenza indicato in polizza.


FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA: IMPRESE DESIGNATE 2007
Nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 2007, s.g. n. 5, è stato pubblicato il provvedimento dell'ISVAP n. 2496, del 28.12.2006, recante la designazione, per ogni regione o per gruppi di regioni del territorio nazionale, delle imprese che sono tenute a provvedere a liquidare i sinistri a carico del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" ai sensi dell'art. 286 del d.lgs n. 209/2005.
Il provvedimento prevede che l'incarico delle imprese designate ha durata triennale a decorrere dall'8 gennaio 2007, data di pubblicazione del provvedimento stesso nella Gazzetta Ufficiale.


FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA - ALIQUOTA 2007
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2006, s.g. n.296, il decreto del 15 dicembre 2006 con cui il Ministero delle Attività Produttive ha determinato nella misura del 2,5% l'aliquota del contributo per l'anno 2007 al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Il contributo si applica ai premi r.c. auto incassati, al netto degli importi corrisposti dai contraenti a titolo d'imposta sulle assicurazioni (12,50%) e di contributo al Servizio Sanitario Nazionale (10,50%), nonchè degli oneri di gestione sostenuti dalle imprese (deducibili nella misura del 5% ai sensi del provvedimento ISVAP n. 2478 del 27 novembre 2006).


LEGGE FINANZIARIA 2007- IMPOSTA GARANZIE ACCESSORIE AUTO
La legge Finanziaria per il 2007 (n. 296 del 27.12.2006, in G.U. s.g. n. 299 del 27.12.2006, s.o. n. 244) ha provveduto a riformulare la disposizione riguardante l'imposta sui premi delle garanzie "accessorie" all'r.c. auto o natanti - incendio, furto, kasko, etc.- che subordinava l'applicazione dell'aliquota del 12,50 per cento, prevista per l'assicurazione r.c. auto o natanti, anziché quella del 21,25 per cento, al fatto che le garanzie "accessorie" fossero prestate con lo stesso contratto della garanzia "principale" r.c. auto o natanti (art. 1-bis, comma 1, della legge n. 1216 del 1961, introdotto dal Codice delle assicurazioni, la cui entrata in vigore era stata differita al 1°.1.2007 dal cosiddetto d.l. "Milleproroghe", n. 273/2005).
La nuova norma (art. 1, comma 320, della Finanziaria 2007) - con cui viene realizzato l'intervento correttivo più volte sollecitato dall'Associazione per eliminare la suddetta restrizione - stabilisce che dal 1° gennaio 2007 l'aliquota dell'imposta sui premi dell'assicurazione r.c. auto o natanti (12,50 per cento) "… si applica anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione", senza ulteriori condizioni in merito alle modalità di stipulazione dei relativi contratti.


CONVENZIONE TRA ASSICURATORI PER IL RISARCIMENTO DIRETTO (CARD) - SEMINARIO ANIA
In data 26 ottobre u.s. si è tenuto in Milano il Seminario organizzato dalla Direzione Auto dell’ANIA per illustrare alle imprese associate i profili applicativi connessi con il nuovo sistema di risarcimento dei danni da circolazione stradale che risultano attualmente già definiti, con particolare riferimento all’analisi della struttura della Convenzione fra imprese ("CARD") prevista dall’articolo 13, comma 1, del Regolamento attuativo dell’indennizzo diretto (D.P.R. n. 254/2006)

Con l’ausilio dei Servizi Informatici ANIA e del Consorzio CID, inoltre, sono stati illustrati i flussi informatici per la gestione della Convenzione "
CARD" ed i principali aspetti dei flussi informatici inerenti i rapporti fra imprese e CONSAP, in qualità di Ente Gestore della Stanza di Compensazione, cui spetta la regolazione fra le imprese stesse dei rapporti economici derivanti dalla liquidazione dei sinistri in regime di risarcimento diretto (comma 2 del citato articolo 13).

RISARCIMENTO DIRETTO - PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO IN GAZZETTA UFFICIALE
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale s.g. n.199 del 28 agosto 2006, il D.P.R. n 18 luglio 2006, n. 254 recante il Regolamento attuativo del risarcimento diretto dei danni derivanti da circolazione stradale, ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice delle assicurazioni.
Il Regolamento stabilisce che la nuova procedura di risarcimento diretto entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2007, con riferimento ai sinistri che si verificheranno a partire dal 1° febbraio 2007.


REGOLAMENTO ISVAP n. 4/2006 SU INFORMATIVA R.C.AUTO ED ATTESTATO DI RISCHIO - ESITI PUBBLICA CONSULTAZIONE
A conclusione della fase di pubblica consultazione e preso atto delle osservazioni provenienti dai soggetti interessati, l'Istituto di Vigilanza ha diramato il testo definitivo del regolamento in oggetto, insieme con la sintesi degli esiti della pubblica consultazione effettuata dall'Istituto stesso.
L'ISVAP ha confermato nelle linee di fondo l'impianto del provvedimento sottoposto alla pubblica consultazione - emanato ai sensi degli articoli 191 e 134 del Codice delle assicurazioni e recante disposizioni in materia di obblighi informativi a carico delle imprese di assicurazione in occasione della scadenza annuale dei contratti r.c. auto e in materia di attestazione dello stato di rischio - accogliendo solo considerazioni di natura puntuale relative a fattispecie specifiche.
Il regolamento stabilisce che le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2007.


REGOLAMENTO ISVAP N. 3/2006 - CENTRO DI INFORMAZIONE ITALIANO
L'Istituto di Vigilanza ha emanato il regolamento n. 3/2006 (in G.U., s.g. n. 127 del 6 giugno 2006), per l'organizzazione ed il funzionamento del Centro di Informazione Italiano, in attuazione delle disposizioni del Codice delle assicurazioni in materia di risarcimento dei danneggiati in incidenti stradali avvenuti in uno Stato dell'Unione Europea diverso da quello di residenza delle vittime (art. 154 del Codice, sui cosiddetti sinistri "transfrontalieri" disciplinati dalla IV Direttiva Auto).
Il Centro di Informazione deve comunicare al danneggiato che ne faccia richiesta il nominativo dell'impresa di assicurazione incaricata di gestire il sinistro r.c.auto, nello Stato di residenza del danneggiato stesso, dall'impresa di assicurazione del responsabile. Nell'ipotesi in cui il danneggiato conosca soltanto il numero di targa del veicolo che ha causato il sinistro r.c.auto, il Centro deve comunicare al danneggiato il nominativo dell'impresa di assicurazione che presta la copertura r.c.auto e la data di scadenza di tale copertura.
L'ISVAP, esercitando l'opzione prevista dal Codice delle assicurazioni, ha stabilito che il Centro di Informazione Italiano - costituito presso l'Istituto stesso - acquisisca i dati inerenti le coperture assicurative r.c.auto dei veicoli immatricolati nel nostro Paese tramite la stipula di apposita Convenzione con l'ANIA per la fruizione dei servizi connessi alla banca dati associativa SITA, Servizio Informatico Targhe Assicurate.
La soluzione prescelta consente di attingere ad un'ampia e consolidata base dati già esistente alimentata attualmente in via volontaria dalle imprese di assicurazione, evitando così la creazione di un oneroso e complesso duplicato.
Il regolamento in esame, previa stipulazione della necessaria Convenzione fra ISVAP ed ANIA, entrerà in vigore dal 22 luglio p.v., termine previsto per il passaggio dalle suindicate modalità puramente volontarie a modalità obbligatorie di invio delle informazioni alla banca dati SITA.


CICLOMOTORI: PUBBLICATO REGOLAMENTO SU TARGHE E PASSEGGERO
Nella G.U. s.g. n 89 del 15 aprile 2006. è stato pubblicato il D.P.R n. 153 del 6 marzo 2006, recante le attese disposizioni attuative dell'articolo 97 del Codice della Strada secondo cui i ciclomotori al pari degli altri veicoli devono essere dotati di un certificato di circolazione e di una targa personale -non trasferibile su altri ciclomotori- e devono essere registrati nell'Archivio nazionale dei veicoli, nonché dell'articolo 170 del CdS che prevede la possibilità per i conducenti maggiorenni dei ciclomotori di trasportare un passeggero, qualora il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione.
Il Decreto citato, che entrerà in vigore 90 giorni dopo la sua pubblicazione in G.U., vale a dire il 14 luglio 2006 colma solo parzialmente la lacuna creatasi nell'applicazione delle previsioni del CdS innanzi ricordate, formalmente vigenti già dal 1° luglio 2004, ma di fatto non operative per difetto di attuazione. A differenza di quanto profilato inizialmente, infatti, il nuovo sistema di registrazione e targatura sarà obbligatorio soltanto per i ciclomotori immessi in circolazione dopo il 14 luglio 2006, mentre per i ciclomotori immessi in circolazione anteriormente a tale data il nuovo regime avrà carattere meramente facoltativo.
Il Decreto a questo riguardo prevede che il proprietario di un "vecchio" ciclomotore possa aderire volontariamente al nuovo regime, chiedendo il rilascio della nuova targa e del certificato di circolazione (a cura degli Uffici della Motorizzazione oppure di società di consulenza automobilistica autorizzate), ove intenda avvalersi delle facoltà connesse a tale regime, vale a dire la possibilità di trasportare un passeggero - consentita solo se l'idoneità al trasporto sia attestata nel nuovo certificato di circolazione - ed, in futuro, di attivare la procedura di risarcimento diretto dei danni da circolazione per la quale è necessario che il veicolo sia identificato (requisito soddisfatto dalla nuova targa essendo insufficiente l'attuale "targhino").




AGGIORNAMENTO TABELLE DI VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE DI LIEVE ENTITA'
Con decreto del 31 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2006, s.g. n. 129, il Ministero dello sviluppo economico ha stabilito l'annuale aggiornamento degli importi previsti dall'art. 139, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni), in materia di risarcimento dei danni alla persona di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

I nuovi importi, con decorrenza dal 1° aprile 2006, sono i seguenti:

a) Euro 688,28 per il primo punto percentuale di invalidità permanente;
b) Euro 40,16 per ogni giorno di inabilità assoluta.


RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO
Dal 1° gennaio 2006 è in vigore l'art. 141 del Codice delle Assicurazioni che, salvo il caso di sinistro provocato da caso fortuito, attribuisce ai trasportati che abbiano subito danni a seguito di un incidente stradale il diritto di essere risarciti dall'assicuratore del veicolo sul quale stavano viaggiando a prescindere dalle responsabilità del sinistro.
In questi casi il trasportato danneggiato è tenuto a promuovere la procedura di risarcimento esclusivamente nei confronti della compagnia di assicurazione del veicolo sul quale stava viaggiando.
Quest'ultima è tenuta al risarcimento dei danni subiti fino al massimale minimo di legge (euro 774.685,35). L'eventuale maggior danno va invece richiesto all'impresa assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro.


CODICE DELLE ASSICURAZIONI - SEMINARIO ANIA IMPRESE R.C.AUTO
Il 27 ottobre u.s. si è tenuto in Milano il Seminario organizzato dalla Direzione Auto dell'ANIA per illustrare alle imprese associate le principali innovazioni in materia di assicurazione r.c.auto recate dal Codice delle Assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in S.O. n. 163 della Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2006.
Nel corso dei lavori, si è effettuato un esame comparativo delle disposizioni attuali rispetto alle nuove previsioni del Codice anche per quanto concerne i tempi e le modalità di entrata in vigore della nuova normativa.
Particolare attenzione è stata dedicata alle norme sul risarcimento dei trasportati danneggiati da parte dell'assicuratore del veicolo vettore e sul risarcimento diretto da parte dell'impresa nei confronti dei propri assicurati danneggiati, che costituiscono le innovazioni di maggior impatto per il settore.
Con l'ausilio della Direzione Informatica ANIA e del Consorzio CID, è stato illustrato, inoltre, il piano delle attività programmate in sede associativa per i profili applicativi delle innovazioni recate dal Codice.
I documenti illustrativi consegnati in occasione del Seminario sono disponibili nel sito ANIA, Area Soci, nella parte "documentazione" della Stanza Auto.


DANNO BIOLOGICO - TABELLE DI VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE DI NON LIEVE ENTITA'
Il Codice delle Assicurazioni, tra le altre novità recate dal testo, ha precisato la definizione di danno biologico, che risulta ora più rispondente alla consolidata elaborazione dottrinaria e giurisprudeniale in materia, ed ha stabilito i criteri di delega per la definizione delle tabelle uniche nazionali dei valori economici e medico legali per il risarcimento del danno biologico di non lieve entità (da 10 a 100 punti percentuali).
Ai criteri indicati dal Codice si dovrà uniformare il legislatore delegato nella predisposizione delle suddette tabelle.
Per quanto riguarda la definizione della tabella dei valori medico-legali, proseguono i lavori della apposita Commissione di esperti costituita presso il Ministero della salute.
La Commissione (formata da rappresentanti dei Ministeri della Salute, del Welfare, della Giustizia e delle Attività Produttive, della Società italiana di medicina legale, dell'Associazione Melchiorre Gioia, dell'ISVAP, dell'ANIA, dell'INAIL e delle Associazioni dei consumatori) dovrebbe concludere i lavori entro la fine del 2005.


QUADRO ECONOMICO DEL SETTORE R.C.AUTO
La Direzione Auto, coadiuvata dal Servizio Statistiche, ha predisposto un documento di sintesi sul quadro economico che caratterizza lo specifico settore, i cui risultati sono stati rappresentati anche alla Commissione Finanze della Camera nel corso dell'audizione dell'ANIA dello scorso 12 maggio 2005.
Nel documento si evidenzia la sostanziale stabilità dei prezzi r.c.auto nei due anni successivi al protocollo d'intesa Marzano, siglato a maggio 2003, nonostante il trend crescente del costo dei sinistri, e si riepilogano sia le iniziative intraprese dal mercato sia i problemi ancora aperti.


AUDIZIONE ANIA IN COMMISSIONE FINANZE DELLA CAMERA
Nell'audizione del 12 maggio 2005, l'Associazione ha riferito alla Commssione Finanze della Camera le proprie osservazioni sulla proposta di legge A.C. 3623 , primo firmatario l'onorevole Lettieri, recante modifiche alla legislazione rc.cauto in vigore.
L'ANIA ha formulato
puntuali considerazioni di ordine tecnico giuridico sui singoli punti della proposta, preventivamente esaminata alla luce della copiosa normativa degli ultimi anni, che si è contraddistinta per la particolare attenzione riservata alla tutela dell'utente.
In occasione dell'incontro, si è potuto anche sintetizzare alla Commissione il quadro economico del settore r.c.auto, con particolare riferimento alle tematiche ancora aperte.


CIRCOLARE ISVAP IN MATERIA DI BONUS/MALUS
L'Istituto di Vigilanza ha diramato sul suo sito internet, con la procedura della pubblica consultazione, una nuova Circolare in materia di trasparenza bonus/malus, sulla quale l'ANIA, ha espresso nei giorni scorsi una valutazione complessivamente positiva.
Le nuove disposizioni, fra l'altro, prevedono l'inserimento negli attestati di rischio relativi anche a moto e ciclomotori di una classe di conversione universale, denominata CU , allo scopo di rendere ancora più agevole il confronto tra le diverse classi liberamente adottate da ogni impresa.
L'iniziativa, analoga a quella adottata a suo tempo per le sole autovetture con Circolare ISVAP n. 260 del 1995, appare, pertanto, apprezzabile, pur osservando che, fino ad oggi, i trasferimenti da una compagnia all'altra sono stati in ogni caso possibili anche per moto e ciclomotori e il confronto tra le varie offerte presenti sul mercato è stato favorito dagli strumenti di consultazione messi a disposizione per ottenere preventivi on-line e presso i punti vendita.
La circolare dell'ISVAP, rendendo più immediato il confronto da parte degli assicurati, potrà favorire la mobilità della clientela e l'apprezzamento della concorrenza esistente, oltre che sul prezzo della garanzia, anche sugli strumenti contrattuali che regolano l'assicurazione r.cauto.
Come previsto dalla procedura della pubblica consultazione,
l'ANIA ha provveduto a sintetizzare in un apposito documento, inviato all'ISVAP lo scorso 15 aprile 2005, le osservazioni tecniche e le proposte operative che l'Associazione stessa ha ritenuto opportuno formulare in merito alla Circolare, nel comune intento di massimizzare l'efficacia delle nuove disposizioni in termini di trasparenza ed informativa all'utenza.
Nei prossimi giorni l'Istituto di Vigilanza procederà alla stesura definitiva della Circolare, dopo aver valutato tutti i commenti e le osservazioni fatti pervenire da chiunque ne abbia avuto interesse, e resi pubblici sul suo sito con l'indicazione del mittente.


PATENTE A PUNTI: ESPERIENZE EUROPEE A CONFRONTO
Il 25 novembre 2004, si è tenuto a Madrid un interessante confronto internazionale sull'applicazione della patente a punti, in vista dell'imminente introduzione del sistema in Spagna. Il meeting, dedicato anche alla presentazione dei risultati del ramo auto in Spagna, ha consentito di confrontare le esperienze di due paesi che, in tempi diversi, hanno già introdotto la patente a punti. In particolare, si è analizzato il caso francese a più di dieci anni dall'introduzione del sistema e la più recente esperienza italiana, ad un anno dall'entrata in vigore della normativa. Il direttore Auto dell'ANIA, Vittorio Verdone, ha fornito i primi risultati dell'applicazione della nuova disciplina in Italia, con specifico riferimento agli effetti manifestatisi sul fronte assicurativo, che al momento non risultano particolarmente significativi.
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RC AUTO: AL VIA IN TUTTA ITALIA LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE
Dal 1 luglio 2004 per risolvere una controversia sorta a seguito di un incidente d'auto si può utilizzare la Procedura di conciliazione. Un modo semplice, rapido e alternativo alla via giudiziaria.L'iniziativa è stata concordata tra l'Ania e varie associazioni dei consumatori.

LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA PROCEDURA DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA LIQUIDAZIONE SINISTRI R.C.A.
L’Associazione ha emanato le linee guida operative sull’applicazione delle procedure previste dal Regolamento ministeriale (D.M. attività produttive 20 febbraio 2004, n. 74) in materia di accesso agli atti della liquidazione dei sinistri r.c. auto da parte di assicurati e danneggiati. Le linee guida, consultabili nell’Area soci del sito, affrontano tutte le problematiche concernenti i processi che dovranno seguire le strutture aziendali rispetto alle istanze di accesso presentate dagli interessati, coniugando, in base ad una logica di bilanciamento, le posizioni soggettive tutelate dalla disciplina sull’accesso e quelle, talora prevalenti, regolamentate ai fini della normativa sulla tutela della privacy.
Le linee guida sono state trasmesse, per le rispettive competenze, all’ISVAP e al Garante per la protezione dei dati personali, segnalando che le compagnie per il momento si atterranno alle modalità indicate, disposte peraltro, ove occorra, a recepire eventuali osservazioni delle due Autor ità.

CID LESIONI

Per tutti i sinistri verificatisi a partire dal 1° giugno 2004, la Convenzione indennizzo diretto (CID) si applica non solo ai danni ai veicoli (senza limite di valore) ma anche alle lesioni di lieve entità del conducente e dei passeggeri a bordo del veicolo non responsabile dell'incidente.
Per ogni danneggiato con lesioni, l'assicuratore del veicolo vettore può risarcire un importo massimo di 15.000 euro comprensivo dei danni di natura biologica, morale e patrimoniale, nonché delle spese mediche e dei danni alle cose trasportate.
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ATTUARIO INCARICATO R.C. AUTO: ISTRUZIONI DELL'ISVAP

L'ISVAP, con Circolare del 14 maggio 2004, n. 531 D, ha dettato istruzioni sulle funzioni dell'attuario incaricato nell'assicurazione r.c. auto, alla luce del Regolamento emanato dal Ministro delle attività produttive con decreto del 28 gennaio 2004.
Le istruzioni di vigilanza, coerentemente con la normativa di legge e con le esigenze di trasparenza dell'attività d'impresa, attribuiscono all'attuario un ruolo centrale, autonomo e indipendente nei processi di costruzione delle tariffe e di calcolo delle riserve tecniche, pur non privando le compagnie degli strumenti di intervento ordinari nell'esercizio imprenditoriale, primo fra tutti le politiche di pricing.
La Circolare ISVAP risolve anche il problema connesso con la ritardata entrata in vigore del decreto rispetto al regime transitorio in esso dettato: per le riserve tecniche, le analisi dell'attuario si svolgeranno con riferimento ai bilanci dell'esercizio 2004; per le tariffe in vigore al 1° giugno 2004 nonché per le modifiche intervenute entro 90 giorni dalla sua nomina , l'attuario dovrà procedere alle verifiche di sua competenza entro il 1° settembre 2004.
In allegato alla Circolare, sono riportati gli schemi delle relazioni tecniche che gli attuari dovranno predisporre con la descrizione dettagliata delle analisi compiute sia per il calcolo delle riserve che per i processi di costruzione delle tariffe.